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Art. 916 — Rimozione degli ingombri

Art. 916 — Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12635/1995

La normativa sulle acque, contenuta nella sezione nona, del capo secondo, del libro terzo del codice civile riguarda esclusivamente le acque scorrenti naturalmente (ossia, il cui deflusso non è stato corretto, modificato od alterato ad opera dell’uomo), nonché argini o sponde che devono essere conservati o ricostruiti, o ingombri rimossi in relazione ad acque defluenti naturalmente a cielo aperto, e non trova applicazione quando si tratti di acque canalizzate in strutture di cemento coperte e «tombinate». In tale ultima ipotesi, non essendo consentito al proprietario del fondo inferiore a quello in cui tale canalizzazione è stata effettuata di accedere in quest’ultimo per controllare periodicamente le condizioni di manutenzione del fosso e rimuovere i possibili ingombri al regolare deflusso delle acque verso il proprio fondo, gli obblighi di vigilanza e controllo sulla regolarità di tale deflusso gravano sul proprietario del fondo superiore, in relazione alla sua qualità di custode di ogni opera e manufatto in esso compresa, o su di esso insistente, suscettibile, per la sua intrinseca natura, o perché siano in essa insorti agenti dannosi (pur se provocati da elementi o fattori provenienti dall’esterno) di cagionare ad altri danno.

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