Art. 914 – Codice civile – Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo II - Della proprietà > Capo II - Della proprietà fondiaria > Sezione IX - Delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere ad opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [863, 865].
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921.
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