Art. 865 – Codice civile – Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo II - Della proprietà > Capo II - Della proprietà fondiaria > Sezione III - Della bonifica integrale
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [860, 861] risulta tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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