10 Gen Art. 2965 — Decadenze stabilite contrattualmente
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8680/2000
La natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta.
Cass. civ. n. 3608/1998
Le garanzie di difesa del lavoratore apprestate dalla norma dell’art. 7, comma 5, della legge n. 300 del 1970 possono essere arricchite e accentuate dalla contrattazione collettiva con la previsione di un termine finale per l’adozione del provvedimento disciplinare e con l’attribuzione del significato di accettazione delle giustificazioni alla inerzia del datore di lavoro protratta per un certo tempo dopo che il lavoratore abbia provveduto ad esporre le sue giustificazioni; se poi viene dedotto in giudizio che il termine negoziale ha reso eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del datore di lavoro, la valutazione circa la validità del termine stesso a norma dell’art. 2965 c.c. va compiuta non in termini astratti con riferimento alla sua maggiore o minore brevità, bensì avendo riguardo al singolo soggetto onerato e alle specifiche circostanze di fatto.
Cass. civ. n. 3186/1998
La valutazione, a norma dell’art. 2965 c.c., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l’attività prevista per, evitare la decadenza; nel rapporto di lavoro e, con riferimento ai termini di decadenza previsti dai contratti collettivi per l’esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell’art. 2113 c.c. sulle rinunce e le transazioni — che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro — potendosi assimilare l’inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall’art. 38 del C.C.N.L. degli edili, ma ha annullato la medesima per omessa considerazione della lettera con cui l’interessato, nel termine previsto, aveva manifestato l’intenzione di far valere i suoi diritti).
Cass. civ. n. 9764/1995
Per affermare la natura decadenziale di un termine, previsto dalla legge o da un negozio, non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto.
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