Cass. civ. n. 4661 del 28 febbraio 2007

Testo massima n. 1


La cosiddetta clausola di «regolazione del premio » inserita in un contratto di assicurazione si palesa, sul piano funzionale, inidonea a riprodurre ipso facto lo schema dell'art. 1901 c.c. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagamento del premio ), non rappresentandone invero un'automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello prefigurato dal citato art. 1901. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento parziale di uno dei motivi proposti, relativa alla operatività della garanzia assicurativa inerente un contratto di locazione, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione circa la verifica sull'efficacia o meno della stipulata garanzia anche per inadempimenti successivi alla scadenza del contratto, in base all'interpretazione delle clausole contrattuali concordate, con particolare riferimento all'elemento variabile del tempo ).

Testo massima n. 2


Nell'ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest'ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell'obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell'art. 2965 cod. civ. (Cassa con rinvio, Trib. Firenze, 6 ottobre 2003).

Normativa correlata