10 Gen Art. 2922 — Vizi della cosa. Lesione
Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa [ 1490 ].
Essa non può essere impugnata per causa di lesione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 14165/2016
L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall’art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi – applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell’attivo fallimentare – riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l’ipotesi di consegna di “aliud pro alio”, configurabile, invece, se il bene aggiudicato appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale, oppure quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all’uso, ivi considerato, che abbia costituito elemento dominante per l’offerta di acquisto. Tale speciale disciplina si giustifica, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in ragione delle peculiarità della vendita forzata che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l’interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell’aggiudicatario, sicché il loro contemperamento, in sede di regolamentazione degli effetti di tale atto, è frutto di una legittima scelta del legislatore.
Cass. civ. n. 7708/2014
Nella vendita forzata l’aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l’onere di far valere l’ipotesi di “aliud pro alio” con il solo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, che va esperita – nel limite temporale massimo dell’esaurimento della fase satisfattiva dell’espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione – comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell’atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.
Cass. civ. n. 7294/2003
In tema di esecuzione per espropriazione forzata, qualora l’immobile aggiudicato risulti gravato da diritti reali non apparenti né indicati negli atti della procedura, senza che l’aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questo non il diritto a far valere la garanzia per evizione, limitata al solo diritto di proprietà, ma a far valere le garanzie di cui all’art. 1489 c.c. secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole incontrano una deroga nella vendita forzata solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall’art. 2922, primo comma, c.c.
Cass. civ. n. 10015/1998
L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall’art. 2922 c.c. in riferimento alla vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli articoli da 1490 a 1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità, e non riguarda l’ipotesi di aliud pro alio tra il bene oggetto dell’ordinanza e quello oggetto dell’aggiudicazione, deducibile anche rispetto alla vendita forzata, con conseguente annullamento della vendita. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il bene trasferito sia solo quantitativamente diverso da quello descritto nell’ordinanza di vendita, e la domanda dell’interessato sia diretta semplicemente alla restituzione di parte del prezzo, è escluso il ricorso al rimedio regolato dall’art. 1497 c.c. ed il conseguente annullamento della vendita. La parziale inesecuzione del contratto fa sorgere, invero, il diritto dell’acquirente alla ripetizione di parte del prezzo (obbligazione, questa, che si configura come debito di valuta e non di valore), rimedio ammissibile anche in caso di esecuzione forzata. Ed infatti, l’art. 2921, secondo comma, c.c., consentendo all’aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell’indebito.
Cass. civ. n. 11018/1994
L’esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall’art. 2922. comma 2, c.c. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell’ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l’ipotesi di aliud pro alio tra bene oggetto dell’ordinanza di vendita e quello oggetto dell’aggiudicazione, con figurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita. abbia costituito elemento determinante per l’offerta d’acquisto. (Nella specie era stato impugnato un provvedimento del tribunale fallimentare relativo alla comminazione della decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. e la S.C., sulla base dell’esposto principio, ha annullato tale provvedimento, fondato sull’affermazione che la non edificabilità di un terreno — in ipotesi qualificato come edificabile nell’ordinanza di vendita — si traduce in un vizio della cosa non deducibile rispetto ad una vendita forzata).
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