Art. 2921 – Codice civile – Evizione

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta [510 c.p.c.], può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale [1484], l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo.

La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4301/2023

In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).

Cass. civ. n. 2750/2015

In tema di vendita forzata, rientrano tra i danni risarcibili dal creditore procedente, in favore dell'acquirente della cosa espropriata che ne abbia subito l'evizione, i costi sopportati dall'aggiudicatario per procurarsi la liquidità necessaria all'acquisto mediante finanziamento bancario, nonché, se il bene sia stato a sua volta trasferito ad un terzo, le spese ed i pagamenti dovuti dall'aggiudicatario al terzo, poiché entrambi questi rimborsi concorrono, ai sensi dell'art. 2921, cod. civ., al ripristino della situazione patrimoniale dell'acquirente anteriore alla vendita, il cui effetto traslativo è venuto meno per evizione.

Cass. civ. n. 13824/2010

In tema di espropriazione forzata, la dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi, facendo venir meno il trasferimento coattivo, e quindi la causa del prezzo pagato dall'aggiudicatario, consente a quest'ultimo, in applicazione del principio codificato dall'art. 2921, primo comma, c.c. per l'ipotesi di evizione, l'esercizio dell'azione di ripetizione, la quale, nel caso in cui la nullità sia dichiarata a seguito della cassazione della sentenza di merito che abbia rigettato l'opposizione, può essere proposta anche nel giudizio di rinvio, ove il processo esecutivo sia ormai chiuso, nei confronti del creditore procedente per la somma riscossa e del debitore per il residuo eventualmente attribuitogli, non essendovi alcuna ragione per onerare l'aggiudicatario dell'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, avuto riguardo al suo incolpevole affidamento sull'intangibilità della vendita giudiziale ed alla consapevolezza da parte del creditore e del debitore che il denaro pagato non è più giustificato dallo scambio con il bene.

Cass. civ. n. 2068/1977

Nell'ipotesi in cui il proprietario della cosa espropriata proponga opposizione di terzi, chiedendo la dichiarazione di nullità di tutti gli atti dell'esecuzione e la restituzione da parte dell'aggiudicatario della cosa illegittimamente espropriata, l'aggiudicatario può propone, immediatamente e nello stesso processo, la domanda di responsabilità ex art. 2921 c.c. contro il creditore procedente, per l'ipotesi che l'opposizione venga accolta e che si accerti, conseguentemente, aver egli subito l'evizione, senza che egli debba attendere il giudicato sull'opposizione del terzo.