Art. 2920 – Codice civile – Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione [541 c.p.c. ss.], non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita.

Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.