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Art. 2875 — Eccesso nel valore dei beni

Art. 2875 — Eccesso nel valore dei beni

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, quanto posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell’articolo 2855.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6533/2016

Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l’ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

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