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Art. 2874 — Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Art. 2874 — Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione eccede di un Quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23263/2016

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

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Cass. civ. n. 5082/2016

In tema d’ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ecceda di un Quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell’iscrizione, tanto alla data in cui è presa, quanto successivamente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.

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Cass. civ. n. 11762/2002

In tema di riduzione dell’ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ecceda di un Quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi; si ritiene che il valore dei beni ecceda la cautela se, tanto alla data di iscrizione della ipoteca che posteriormente, esso superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.

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