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Art. 2784 — Nozione

Art. 2784 — Nozione

Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili [ 812 ], le universalità di mobili [ 816 ], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [ 813 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7214/2009

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 cod. civ., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

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Cass. civ. n. 15406/2004

La disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l’ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l’eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito.

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Cass. civ. n. 3111/1984

Presupposto necessario per la costituzione di un diritto di pegno, avendo questo la funzione di assicurare la prelazione del creditore pignoratizio in sede di espropriazione forzata del bene che ne è oggetto, è l’esistenza di un’obbligazione garantita cui corrisponda un credito di somma di danaro, tale originariamente o comunque suscettibile di acquistare carattere pecuniario, indispensabile per poter promuovere l’esecuzione per espropriazione. Non può pertanto essere configurata come una costituzione di pegno, e se in tal senso intesa dalle parti, deve ritenersi nulla per mancanza di causa, la pattuizione con la quale in un contratto di mutuo fondiario in cartelle, l’istituto mutuante, per l’esistenza sull’immobile concesso in garanzia di ipoteche pozioni che impediscono la necessaria priorità di grado dell’ipoteca che assiste il mutuo, trattiene, ai sensi dell’art. 13, comma secondo, del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con r.d. 16 luglio 1905 n. 646, una parte delle cartelle, sufficiente a garantire il difetto di primo grado ipotecario, ed assume altresì l’obbligo di vendere le cartelle per conto del mutuatario e, con il ricavato, di pagare i creditori ipotecari poziori; in tale ipotesi, invero, la ritenzione delle cartelle non ha la funzione di garantire il rimborso della somma mutuata, ma costituisce elemento di un meccanismo diretto soltanto, attraverso la soddisfazione di crediti di terzi, ad ottenere il conseguimento della priorità di grado dell’ipoteca, che non corrisponde ad un credito verso il debitore, tanto meno di somma di danaro, ma attiene, invece, ad una qualità della causa di prelazione ipotecaria, unica prevista dalla legge sul credito fondiario.

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