10 Gen Art. 813 — Distinzione dei diritti
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo I – Dei beni > Capo I – Dei beni in generale > Sezione II – Dei beni immobili e mobili
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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