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Art. 2780 — Ordine dei privilegi sugli immobili

Art. 2780 — Ordine dei privilegi sugli immobili

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente [ 2777, 2782, 2783 ]:

  1. 1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;
  2. 2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;
  3. 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;
  4. 4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;
  5. 5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
  6. 5bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775bis [ 2643 nn. 1-4, 2645bis, 2825bis ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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