Art. 2775 – Codice civile – Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale > Capo II - Dei privilegi > Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
I crediti per i contributi indicati dall'articolo 864 sono privilegiati [2780 n. 2] sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali .
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.