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Art. 2720 — Efficacia probatoria

Art. 2720 — Efficacia probatoria

L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [ 969, 1309, 1870, 1988, 2944 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2719/2009

L’atto di ricognizione previsto dall’art. 2720 cod. civ presuppone l’esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l’esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l’applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell’effettivo significato dell’atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua.

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Cass. civ. n. 1231/2000

La ricognizione di debito è atto unilaterale recettizio; in mancanza di tale requisito può valere come prova del rapporto debitorio se ha efficienza confessoria.

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Cass. civ. n. 7891/1994

L’atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si è esclusa l’efficacia probatoria dell’atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che è pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l’obbligazione).

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