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Art. 1309 — Riconoscimento del debito

Art. 1309 — Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1901/1975

La norma dell’art. 1309 c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette l’esistenza dell’obbligazione a suo carico, e non può applicarsi alla confessione, che non si esaurisce in una ammissione completa, ma ha per oggetto un fatto che, valutato in concomitanza con altri, concorre alla formazione della prova del credito.

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Cass. civ. n. 4041/1974

In mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l’unitarietà e l’inscindibilità dell’obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell’obbligazione assunta da più soggetti in solido si ha una pluralità di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarietà passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle disposizioni degli artt. 1309 e 2909 c.c., a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l’ente titolare del credito tributario.

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