Art. 1309 – Codice civile – Riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2758/2020
Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento.
Cass. civ. n. 20689/2016
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Cass. civ. n. 1901/1975
La norma dell'art. 1309 c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette l'esistenza dell'obbligazione a suo carico, e non può applicarsi alla confessione, che non si esaurisce in una ammissione completa, ma ha per oggetto un fatto che, valutato in concomitanza con altri, concorre alla formazione della prova del credito.
Cass. civ. n. 4041/1974
In mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l'unitarietà e l'inscindibilità dell'obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell'obbligazione assunta da più soggetti in solido si ha una pluralità di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarietà passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle disposizioni degli artt. 1309 e 2909 c.c., a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario.