14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20689 del 13 ottobre 2016
Testo massima n. 1
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.
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Testo massima n. 2
La ricognizione di debito può offrire elementi di prova anche nei confronti di un soggetto diverso da quello dal quale proviene ove contenga un espresso riferimento al rapporto fondamentale, del quale il primo sia parte, nonché la menzione di fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione della pretesa azionata. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata laddove aveva condannato la debitrice della banca controricorrente avvalendosi, oltre che dei contratti di conto corrente tra esse intercorsi, recanti pure l’indicazione del pattuito tasso di interessi per la disposnibilità accordata, e delle fideiussioni rilasciate in favore della creditrice, di due lettere ricognitive di debito provenienti dalle garanti e da cui aveva desunto l’ammontare del debito residuo ].
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