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Art. 654 — Legato di cosa non esistente nell’asse

Art. 654 — Legato di cosa non esistente nell’asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [ 513, 649 c.c. ], o una cosa determinata soltanto nel genere [ 664 ] da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte [ 651, 653 c.c. ].

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [ 652 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25709/2014

L’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo quando il giudice “a quo” ne valuti l’inammissibilità per carenza “ictu oculi” dei requisiti formali, sicché esso può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d’ufficio; ciò trova fondamento nel contemperamento tra il diritto delle parti all’imparzialità di giudizio nella specifica controversia, assicurato dalla circostanza che la delibazione di inammissibilità del giudice “a quo” non può comunque assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al giudice competente, ed il dovere di impedire al contempo l’uso distorto dell’istituto, altrimenti causato dall’automatismo dell’effetto sospensivo.

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Cass. civ. n. 21685/2006

Ai sensi dell’art. 654 c.c. il legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius non ha effetto qualora la cosa non si trovi nel patrimonio del medesimo al momento della sua morte, mentre se la cosa si trovi a tale epoca non nella quantità determinata il legato ha effetto per la quantità esistente. Nell’ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell’asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all’epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l’azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal de cuius per difetto di requisiti di cui all’art. 782 c.c., non trovando applicazione l’art. 686 c.c. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienalo nel caso in cui 1 alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso.

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