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Art. 655 — Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Art. 655 — Legato di cosa da prendersi da certo luogo

Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6317/1991

Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell’art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca.

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