Art. 526 – Codice civile – Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo [482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c.].
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442, 2934 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13735/2009
In tema di successioni ereditarie, benché l'art. 526 c.c. escluda l'impugnazione per errore della rinuncia all'eredità, ciò non impedisce che tale impugnazione sia ammessa in presenza di errore ostativo; detta fattispecie, peraltro, non ricorre quando la rinuncia sia avvenuta in base all'erronea convinzione di essere stato chiamato alla successione in qualità di erede legittimo anziché di erede testamentario, rimanendo tale ipotesi estranea a quella dell'errore sulla dichiarazione.