10 Gen Art. 482 — Impugnazione per violenza o dolo
Posted at 20:38h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo V – Dell’accettazione dell’eredità > Sezione I – Disposizioni generali
L’accettazione dell’eredità si può impugnare [ 483, 1324 c.c. ] quando è effetto di violenza [ 1434 ss. c.c. ] o di dolo [ 1439 c.c. ].
L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [ 1442 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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