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Art. 2363 — Luogo di convocazione dell’assemblea

Art. 2363 — Luogo di convocazione dell’assemblea

L’assemblea [ 20 ] è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente [ 2366, 2488 ].

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1034/2007

Il riferimento alla sede della società come luogo di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata – di cui all’art. 2363 c.c., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 2486 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) – può essere interpretato nel senso che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea possa essere convocata entro l’ambito del territorio del comune in cui si trova la sede della società. Deve invece ritenersi illegittima la convocazione dell’assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile senza aggravi di costi.

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