10 Gen Art. 2366 — Formalità per la convocazione
L’assemblea è convocata dall’amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statutoalmeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea.
In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9776/2012
Il procedimento di convocazione dell’assemblea di società cooperativa bancaria – nella fattispecie quotata, ma senza pendenza di offerta pubblica sui suoi titoli – è disciplinato dall’art. 2366 c.c. (già richiamato dell’art. 2516, ed ora dall’art. 2519 c.c.), che prevede, nel testo “ratione temporis” vigente, la previa pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell’assemblea stessa, e non, invece, dalle norme, di fonte regolamentare e di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate dall’art. 1 del d.m. 5 novembre 1998, n. 437, sulla base delle norme deleganti di cui agli artt. 104, comma 2, e 144, comma 3, del d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ove non ricorrente in fatto, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe, esclusa dall’art. 137 del richiamato Testo unico della finanza.
Cass. civ. n. 23269/2005
L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso discostarsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità.
Cass. civ. n. 12012/1998
Nell’ipotesi in cui l’assemblea dei soci di una società di capitali sia stata disposta su deliberazione del consiglio di amministrazione convocato dal suo presidente senza l’osservanza di una norma statutaria (nella specie, con un preavviso inferiore a quello previsto), il vizio della deliberazione di convocazione non comportante inesistenza o nullità della stessa deliberazione e consistente nella violazione di una regola interna alla collegialità nell’amministrazione pluripersonale e posta nell’interesse sociale non può essere fatto valere dal singolo socio che, non essendo stato leso in un proprio diritto, non è legittimato al riguardo, né quel vizio può riflettersi sulla validità delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci, quando essa sia stata «convocata dagli amministratori» a norma dell’art. 2366 c.c., con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo collegiale.
Cass. civ. n. 1408/1981
L’indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di una società dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare al fine di consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, che consente altresì la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci delle deliberazioni conseguenziali ed accessorie. (In applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta corretta la decisione di merito per la quale l’assemblea dei soci, convocata per deliberare sull’«esame della posizione dell’amministratore unico della società ed in ordine alle risultanze che emergeranno, sua conferma o sostituzione e provvedimenti conseguenziali», aveva legittimamente provveduto – accertata l’avvenuta decadenza dell’amministratore unico e le relative ragioni – sia alla nuova nomina del medesimo alla stessa carica, sia alla ratifica degli atti da lui compiuti in veste di amministratore, nel nome e per conto della società).
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