14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1408 del 12 marzo 1981
Testo massima n. 1
L’indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di una società dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare al fine di consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, che consente altresì la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci delle deliberazioni conseguenziali ed accessorie. [ In applicazione del principio di cui alla massima, è stata ritenuta corretta la decisione di merito per la quale l’assemblea dei soci, convocata per deliberare sull’«esame della posizione dell’amministratore unico della società ed in ordine alle risultanze che emergeranno, sua conferma o sostituzione e provvedimenti conseguenziali», aveva legittimamente provveduto – accertata l’avvenuta decadenza dell’amministratore unico e le relative ragioni – sia alla nuova nomina del medesimo alla stessa carica, sia alla ratifica degli atti da lui compiuti in veste di amministratore, nel nome e per conto della società ].
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