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Art. 2356 — Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Art. 2356 — Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate

Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [ 2023, 2354, n. 4 ] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti [ 1838, 2344 ], per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento [ 1534, 2355, 2355 bis ] nel libro dei soci.

Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa [ 2472 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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