10 Gen Art. 2356 — Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate
Posted at 20:36h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo V – Società per azioni > Sezione V – Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
Coloro che hanno trasferito azioni non liberate [ 2023, 2354, n. 4 ] sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti [ 1838, 2344 ], per il periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento [ 1534, 2355, 2355 bis ] nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa [ 2472 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]