Art. 2302 – Codice civile – Scritture contabili
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 [2315, 2421, 2490, 2516].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.