10 Gen Art. 2302 — Scritture contabili
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo III – Della società in nome collettivo
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 [ 2315, 2421, 2490, 2516 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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