Art. 2276 – Codice civile – Obblighi e responsabilità dei liquidatori
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo V - Delle società > Capo II - Della società semplice > Sezione IV - Dello scioglimento della società
Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori [2257, 2260], in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale [2487].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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