Art. 2277 – Codice civile – Inventario
Fonti > Codice Civile > Libro Quinto - Del lavoro > Titolo V - Delle società > Capo II - Della società semplice > Sezione IV - Dello scioglimento della società
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori [2491].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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