10 Gen Art. 2254 — Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [ 1465, 1470, 1483, 1490, 2286 ].
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [ 2281 ]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [ 1578, 1585, 1586, 1588, 2342 e 2440 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 10798/1994
Gli estremi della condotta illecita descritta nell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l’effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo – costituito dai cani dalmati tratti dal noto film «La carica dei 101» – ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei «cani dalmati» non era stato concesso in esclusiva).
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