Art. 2248 – Codice civile – Comunione a scopo di godimento

La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23952/2018

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Cass. civ. n. 3028/2009

Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.

Cass. civ. n. 6361/2004

In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.

Cass. civ. n. 4053/1993

L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non già della comunione di godimento di cui all'art. 2248 c.c. — la quale non è configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa — bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.