14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6361 del 1 aprile 2004
Testo massima n. 1
In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest’ultima [ espressamente disciplinata dall’art. 2248 c.c. ] postula una situazione giuridica di contitolarità [ presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino ] e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento [ fine esclusivo della comunione ] è il bene comune, nella società [ che va istituita per contratto ] rileva l’esercizio in comune di un’attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l’esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.
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