14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3028 del 6 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Nel caso di comunione d’azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l’esercizio di un’impresa collettiva [ nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto ], non ostandovi l’art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un’attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]