Art. 2186 – Codice civile – Nozione e norme applicabili
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [2173, 2552].
Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [2171, 2172, 2174, 2179, 2180].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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