10 Gen Art. 2186 — Nozione e norme applicabili
Posted at 20:52h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo II – Del lavoro nell’impresa > Capo II – Dell’impresa agricola > Sezione IV – Della soccida
Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
In tal caso il soccidario ha la direzione dell’impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione [ 2173, 2552 ].
Si osservano inoltre le disposizioni dell’articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice [ 2171, 2172, 2174, 2179, 2180 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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