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Art. 2179 — Morte di una delle parti

Art. 2179 — Morte di una delle parti

La soccida [ 2170 ] non si scioglie per la morte del soccidante [ 2158, 2168, 2186 ].

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e Quarto comma dell’articolo 2158 [ 2168 ].

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L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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