Art. 2168 – Codice civile – Morte di una delle parti
La colonia parziaria [2164] non si scioglie per la morte del concedente.
In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158 [2161, 2162].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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