Art. 2040 – Codice civile – Rimborso di spese e di miglioramenti
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 17888/2009
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il promissario acquirente, che abbia ottenuto l'anticipata consegna del bene, ove receda dal contratto preliminare, non può pretendere, ai sensi dell'art. 2040 c.c., il rimborso di spese e miglioramenti affrontati per l'immobile, fintantoché non lo restituisce al promittente venditore.