10 Gen Art. 1151 — Pagamento delle indennità
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Terzo – Della proprietà > Titolo VIII – Del possesso > Capo II – Degli effetti del possesso > Sezione I – Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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