Art. 1151 – Codice civile – Pagamento delle indennità
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 5948/2005
Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 del cod. civ. è la qualità di possessore nella persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa; pertanto, l'applicazione della stessa disposizione va esclusa nei confronti del mero detentore.