10 Gen Art. 1969 — Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17015/2007
Ai fini dell’annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all’esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l’errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all’oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.
Cass. civ. n. 5141/2003
Poiché, ai sensi dell’art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum ), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell’indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l’errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all’oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.
Cass. civ. n. 6582/1981
La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non è impugnabile per errore di diritto e tale è anche quello concernente l’individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell’art. 1362 c.c.
Cass. civ. n. 1465/1981
L’errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum, mentre se riguarda questione estranea all’oggetto della lite transatta caput non controversum, esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.
Cass. civ. n. 730/1973
La transazione non è impugnabile per errore se questo cade sull’oggetto della lite transatta: ma se l’errore riguarda un fatto estraneo al caput controversum, proprio perché su tale fatto non vi è transazione, non si pone una questione di impugnabilità o meno della transazione, bensì un problema relativo alle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla lite non transatta.
[adrotate group=”7″]