14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1465 del 16 marzo 1981
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all’oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.
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