14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 17015 del 2 agosto 2007
Testo massima n. 1
Ai fini dell’annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti [ cosiddetto caput controversum ]. Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all’esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l’errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all’oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]