10 Gen Art. 1937 — Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3628/2016
L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.
Cass. civ. n. 20872/2009
La norma di cui all’art. 1937 c.c., dettata per la fideiussione, il cui scopo è quello di garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui, non opera in relazione ad un “impegno di sicurezza” rilasciato da un contraente in favore dell’altro al fine di regolare le conseguenze della propria prestazione di fare, sia pure eseguita avvalendosi dell’opera materiale di un terzo in veste di collaboratore. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non applicabile l’art. 1937 c.c. in relazione ad un contratto attinente alla fornitura di tegole e alla loro posa in opera, in cui uno dei contraenti aveva prestato garanzia in riferimento non solo alla qualità dei materiali forniti ma anche all’esecuzione a regola d’arte della relativa posa in opera, eseguita avvalendosi dell’opera di un terzo).
Cass. civ. n. 11727/2004
La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, e qualora la dichiarazione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se la dichiarazione integri anche l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando una clausola inserita in un atto di costituzione di pegno di azioni, aveva ritenuto che configurasse una fideiussione, senza chiedersi se tale clausola potesse rappresentare soltanto un patto volto a disciplinare il momento della realizzazione del pegno da parte del creditore).
Cass. civ. n. 3429/2002
In tema di fideiussione, l’ampia libertà di forma consentita al prestatore della garanzia personale nel manifestare il proprio intendimento di obbligarsi in qualità di fideiussore incontra il solo limite dell’inequivocità ed oggettività di tale manifestazione di volontà, che ben può rinvenirsi (in assenza di prova contraria) nella sottoscrizione di una richiesta di mutuo in qualità di garante del mutuatario, senza che, alla configurabilità della fideiussione, costituisca ostacolo (come nella specie) la successiva sottoscrizione per avallo, da parte del fideiussore, delle cambiali rilasciate dal debitore principale (salva prova della volontà delle parti di escludere la fideiussione per lasciar posto alla sola obbligazione cartolare di garanzia.
Cass. civ. n. 8922/1998
L’art. 1937 c.c. non pone limiti all’ammissibilità dei mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione, sicché sono ammissibili sia la prova per testi che quella per presunzioni.
Cass. civ. n. 8990/1997
La sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall’avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l’adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l’esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all’art. 1937 c.c.
Cass. civ. n. 8471/1994
Per provare l’esistenza di una fideiussione è necessario provare l’esistenza di un atto attraverso il quale la parte manifesti in modo inequivocabile la volontà di prestare la garanzia e, quando le espressioni usate non siano esse stesse in tal senso, è necessario che il diverso comportamento preso in considerazione possa solo essere interpretato come espressivo della volontà di garantire l’obbligazione altrui. Ne, in ipotesi di più obbligazioni assunte nel tempo dal terzo, è sufficiente ad assolvere quest’onere probatorio la dimostrazione che, per alcune di esse, la prestazione di garanzia era stata data, in quanto tale dimostrazione non può valere a creare la presunzione, da vincersi con una prova a carico dell’altra parte, che la garanzia fosse stata prestata per tutte le obbligazioni assunte dal terzo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che potesse ritenersi provata l’esistenza di una fideiussione per il solo fatto che la parte, pretesa quale garante, avesse emesso in favore del creditore un assegno per il pagamento di una prima rata prevista dal «piano di rientro» stipulato tra il creditore stesso ed il terzo debitore, a definizione e dilazione di una serie di obbligazioni da quest’ultimo contratte nel tempo).
Cass. civ. n. 661/1978
In tema di fideiussione, la volontà di assumere l’obbligazione di garanzia, se può essere dimostrata con tutti i mezzi consentiti dalla legge e, quindi, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni, tuttavia, a norma dell’art. 1937 c.c., deve essere sempre espressa, nel senso che, pur non occorrendo formule sacramentali, è necessario che quella volontà sia manifestata in modo inequivocabile, e cioè che il patto di garanzia risulti chiaramente e sostanzialmente dalle espressioni usate dalle parti.
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