14 Mag Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3606 del 14 febbraio 2018
Posted at 16:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi l’accettazione espressa di quest’ultimo ai sensi dell’art. 1333 c.c., sicché l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]