14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8990 del 11 settembre 1997
Testo massima n. 1
La sottoscrizione per avallo importa che la garanzia prestata dall’avallante non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale e che la garanzia cessa se il titolo, su cui è apposta, perde il suo valore di cambiale. Alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l’adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l’esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile in via presuntiva dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all’art. 1937 c.c.
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