Art. 1866 – Codice civile – Esercizio del riscatto

Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale [1284].

Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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