10 Gen Art. 1866 — Esercizio del riscatto
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XVIII – Della rendita perpetua
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale [ 1284 ].
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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