10 Gen Art. 1867 — Riscatto forzoso
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XVIII – Della rendita perpetua
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto :
- 1) se è in mora [ 1219 ] nel pagamento di due annualità di rendita [ 1868 ];
- 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
- 3) se, per effetto di alienazione [ 769, 1470 ] o di divisione [ 713 ], il fondo su cui è garantita la rendita [ 1864 ] è diviso fra più di tre persone.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]