10 Gen Art. 1855 — Operazione a tempo indeterminato
Posted at 20:54h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XVII – Dei contratti bancari > Sezione V – Delle operazioni bancarie in conto corrente
Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [ 1373 ], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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