Cass. civ. n. 19305 del 8 settembre 2006

Testo massima n. 1


Il saldo di conto corrente bancario cointestato, con facoltà di disposizione disgiunta di ciascuno dei contitolari, non può costituire credito «contratto nell'interesse esclusivo» di alcuno dei contitolari del credito stesso, ai sensi del primo comma dell'art. 1298 c.c., perché ciò contrasterebbe con la funzione del contratto a quo, finalizzato all'espletamento del servizio di cassa in favore (e dunque nell'interesse) di tutti i contitolari, i quali possono liberamente disporre del saldo attivo.

Testo massima n. 2


La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

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