10 Gen Art. 1850 — Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e Quarto comma dell’articolo 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1753/1974
L’anticipazione bancaria è una sottospecie di apertura di credito, caratterizzata dal fatto che essa è necessariamente accompagnata da una garanzia reale. Il venir meno del rapporto di proporzionalità tra le somme anticipate ed il valore della garanzia con conseguente diminuzione di quest’ultima, attribuisce alla banca la facoltà di chiedere un supplemento di garanzia; ma il mancato esercizio di tale facoltà non trasforma la natura del contratto. In tema di anticipazione bancaria, il realizzo, da parte della banca, dei titoli ricevuti in pegno ed il versamento del relativo importo sul conto corrente del cliente, importa la chiusura del rapporto che, col venir meno della garanzia pignoratizia, non ha possibilità di rimanere in vita.
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