Avvocato.it

Art. 1766 — Nozione

Art. 1766 — Nozione

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile [ 812, 816 ] con l’obbligo [ 1771 ] di custodirla e di restituirla in natura.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 14319/2011

L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1957/2009

In caso di parcheggio di un automezzo in un’area recintata a ciò predisposta e gestita da una società, va esclusa l’applicabilità della norma di cui all’art. 7, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 285 del 1992, che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, non è necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiché la consegna può realizzarsi attraverso l’immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalità, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiché essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, può, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5837/2007

Nel caso di parcheggio di un automezzo nell’apposito piazzale gestito da una ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Infatti, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché — per le modalità pressoché istantanee con cui il contratto si conclude — è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente. Peraltro, dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di modo che la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22598/2004

Al contratto di parcheggio (o di posteggio), che rientra nella categoria dei contratti atipici, deve ritenersi applicabile la disciplina del deposito, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore, di talchè l’eventuale clausola di esonero dalla responsabilità di quest’ultimo, nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, deve ritenersi inefficace, se non specificamente approvata per iscritto. Il contratto di posteggio privo dell’obbligo di custodia integra, difatti, gli estremi di una fattispecie o di contratto nullo per difetto di causa, ovvero di locazione (o comodato) del «posto auto» consistente nella messa a disposizione, per un tempo determinato o indeterminato, di una porzione del bene immobile di proprietà del locatore (o del comodante) affinché sia goduta al solo fine della sosta del veicolo, senza alcun altro obbligo a carico del dante causa (cd. «posteggio incustodito»).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9596/1998

Nel deposito avente natura reale, la consegna della cosa è necessaria per il perfezionamento del contratto. Tuttavia la consegna può realizzarsi con una ficta traditio attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui l’erede dell’originario depositante una somma di denaro aveva ottenuto dal depositario nuove ricevute di deposito della somma e ha inquadrato la fattispecie nel deposito irregolare). 

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6866/1993

Nel contratto di deposito la consegna della cosa ed i conseguenti doveri di custodia e di restituzione non restano limitati alla cosa nella sua struttura elementare, ma si estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza. (Nella specie, in base all’enunciato principio la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che, nel contratto atipico di parcheggio di una roulotte, l’obbligo del depositario di custodia e di restituzione ed, in mancanza, del relativo risarcimento, si estendeva a tutte quelle cose che ne costituivano la normale attrezzatura, quali tende, frigorifero, tavolo, sedie, sacchi a pelo ecc.)

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6804/1991

L’autorizzazione, per mero titolo di cortesia, al posteggio di un veicolo nello spiazzo privato (nella specie, recintato) antistante uno stabilimento industriale, anche se emessa da dipendente dell’impresa dotato dei necessari poteri, non implica, di per sé, assunzione dell’obbligo della relativa custodia e non è sufficiente, quindi, per ritenere concluso tra le parti un contratto di deposito, la cui funzione caratterizzante è, appunto, quella di custodia del bene. (Nella specie, trattavasi di autocarro carico della merce prelevata dallo stabilimento, che il suo conducente aveva lasciato, durante la notte, nello spiazzo dopo avere richiesto ed ottenuto l’autorizzazione di un dipendente dell’impresa, che aveva consentito il posteggio a condizione che le chiavi fossero lasciate nel cruscotto per facilitare lo spostamento del mezzo in caso di necessità ed in relazione alle esigenze di utilizzazione dello spiazzo da parte dell’impresa).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7557/1983

Il contratto atipico di posteggio di un veicolo (nella specie, roulotte) va inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di deposito il quale comporta l’affidamento della cosa al depositario — che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l’effetto reale dovuto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l’attribuzione al depositario della detenzione del veicolo — con l’obbligo di custodirla e di restituirla nello stato in cui è stata consegnata, ed il conseguente obbligo — ove la cosa stessa venga sottratta — al risarcimento del danno ove non fornisca la prova, su di lui incombente, dell’inevitabilità dell’evento nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze