10 Gen Art. 1767 — Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario [ 1787 ] o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [ 1781 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 359/1993
Per vincere la presunzione iuris tantum di gratuità del deposito stabilita dall’art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l’esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell’ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l’onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un’attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l’esercizio di un’attività necessariamente economica nell’ambito della prestazione di servizi. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso la rilevanza ai fini indicati della qualità di spedizioniere, per il quale il deposito e la custodia costituiscono semplici elementi accessori od eventuali, non l’oggetto specifico dell’attività professionale).
Cass. civ. n. 1495/1973
La presunzione di gratuità del deposito cade di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente una retribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da una espressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altre circostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontà contraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
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